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Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche,

della riabilitazione e della prevenzione di Messina

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Elenchi Speciali

A seguito dell’emanazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 4, comma 9, lettera c) il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; e ai sensi del D.M. 9 Agosto 2019, del comma 4 -bis , dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento:

Normativa di riferimento:

In data 09/08/2019 è stato firmato ed emanato il decreto attuativo per quanto previsto nella legge 145\2018, ovvero: Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini TSRM-PSTRP, testo integrale del decreto reperibile a questo link.

 

L’ iscrizione ai suddetti elenchi è scaduta il 30 giugno 2020.

Gli Iscritti agli elenchi speciali:

Gli iscritti agli elenchi speciali possono essere:


– lavoratori dipendenti di strutture pubbliche o private (dimostrando inquadramento specifico e retribuzione),
– lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto l’attivita professionale (fiscalmente documentata) per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni e che siano in possesso di un titolo che alla prima immissione in servizio o all’inizio dell’attività libero professionale abbia PERMESSO di svolgere o continuare a svolgere la professione sanitaria.

Titoli abilitanti e requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale:

Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:

 

a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

 

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

 

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica;

 

b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

 

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

 

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;

 

3. che possano dimostrare l’effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata;

 

c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

 

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:

 

  • dal possesso di partita I.V.A. fin dall’inizio dell’attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;
  • dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell’attività professionale nel mese di riferimento;
  • da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale dichiarata;

 

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca dell’inizio dell’attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.

 

3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attività professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a) , b) , e c).

 

4. Resta fermo che l’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.

 

5. L’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attività lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999.

 

6. Una volta conseguita l’equivalenza, l’iscritto all’elenco speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo albo professionale dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.

 

Ulteriori requisiti:
Per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento sarà altresì necessario essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro Paese UE, aver pieno godimento dei diritti civili, nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale, residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine, presso il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, al quale si richiede l’iscrizione.